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O.P.C.M. 02/05/2006 n. 3521

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o pių componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilitā generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di Napoli.

Art. 7.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessitā di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, č autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 aprile 2007, nel limite complessivo di tre unitā, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato puō inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unitā, nonchč di personale militare nel limite di due unitā, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 8.

1. Per il comune di Ischia, in relazione allo stato emergenziale in atto, gli effetti derivanti sul rispettivo bilancio in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilitā per l'anno di competenza.

Art. 9.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchč al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso č effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10.

1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, nel limite massimo di dieci unitā direttamente coinvolto dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006 di cui in premessa, direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza, č autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede la competente Prefettura. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di due unitā e fino al 30 settembre 2006, č corrisposta una indennitā pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti Prefetture.

2. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza č autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite effettivamente prestato.

3. In favore del personale della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Ischia, nel limite massimo di dieci unitā per ciascuna delle predette amministrazioni, č autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, č riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennitā operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 180 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

Art. 11.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall'evento franoso di cui in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilitā di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nel territorio colpito dall'evento calamitoso e la cui abitazione, conforme alla normativa in materia edilizia, sia andata distrutta o gravemente danneggiata, con gli istituti di credito e bancari.

Art. 12.

1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attivitā di studio, di ricerca e di documentazione, č autorizzato a stipulare una apposita convenzione con i Centri di competenza e con la regione Campania, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un apposito programma anche di interventi.

Art. 13.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza č autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

-regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed

articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

-regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

-decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 48 e 49;

-decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

-decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002 n. 207, art. 19;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

-legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

-decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, art. 10, comma 2;

-decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

-legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 24;

-decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

-decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;

-legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

-decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;

-contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto presidenza del Consiglio dei Ministri;

-decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, art. 151; legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

-decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

-legge 25 giugno 1865 n. 2359, art. 18;

-legge 3 gennaio 1978 n. 1, articoli 3 e 4;

-legge 22 ottobre 1971 n. 865, articoli 10 e 20;

-decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

- decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n. 226, art. 5-bis;

-legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

- art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252;

-leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 14.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione sulle maggiori somme che saranno all'uopo erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad integrazione del fondo stesso.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 č autorizzata l'apertura di apposita contabilitā speciale in favore del commissario delegato con le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006 Il Presidente: Berlusconi

 

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